In un atto di donazione immobiliare in cui il figlio donatario si impegna a concedere ai genitori donanti il godimento della casa per tutta la loro vita, tale obbligazione non può essere opposta ai creditori procedenti o all’aggiudicatario del bene, in quanto non costituisce un diritto reale. L’erronea conclusione del giudice di merito è stata quella di applicare le disposizioni sulla locazione senza considerare l’assenza di un corrispettivo nell’impegno assunto dal donatario. Questo è quanto emerge dall’ordinanza n. 4357/2024 della Cassazione.
Anche se il “modus” è trascritto, esso non può essere opposto ai terzi. Il donante, a cui il donatario assume un’obbligazione mediante l’atto di donazione, possiede un diritto personale che non può essere opposto ai terzi, neanche dopo la trascrizione. Le regole valide per le obbligazioni propter rem e per i contratti di locazione non si applicano a questo tipo di obbligazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito con l’ordinanza n. 4357 del 19 febbraio 2024 che la trascrizione della donazione modale non conferisce all’onere un carattere reale, poiché i diritti reali sono tipici e la donazione modale rientra nell’ambito dei rapporti obbligatori.
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