Quando si acquista un immobile da un’impresa soggetta a IVA, oltre alle imposte di registro, catastale e ipotecaria, è necessario pagare anche l’IVA, che normalmente varia tra il 10% e il 22% del valore dell’immobile. Tuttavia, in presenza di specifici requisiti, come l’acquisto della prima casa non di lusso e il trasferimento della residenza, l’aliquota può essere ridotta al 4%. Questa agevolazione si somma ad altri benefici per l’acquisto della prima casa e può essere richiesta più volte in caso di nuove compravendite, rispettando le condizioni previste.
Per beneficiare dell’IVA agevolata al 4%, l’acquirente deve:
– Essere una persona fisica (non società);
– Essere residente nel Comune dove si trova l’immobile o trasferirvi la residenza entro 18 mesi;
– Non possedere altri immobili acquistati con agevolazioni per la prima casa, a meno che non siano venduti entro 12 mesi.
Anche l’immobile deve rispettare requisiti specifici:
– Essere registrato come abitazione e non destinato a uso commerciale;
– Non appartenere a categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9);
– Trovarsi in Italia e rispettare le norme di abitabilità e sicurezza.
Le categorie catastali che possono usufruire dell’IVA al 4% includono abitazioni civili, economiche, popolari, ultrapopolari, rurali, villini e abitazioni tipiche di zone geografiche specifiche.
L’IVA agevolata al 4% si applica anche ai lavori di ristrutturazione e costruzione di nuovi edifici, a condizione che siano rispettati i requisiti catastali previsti. Per ottenere l’agevolazione è necessario fornire documenti come il modulo per l’IVA agevolata, documenti d’identità, autorizzazioni edilizie e fatture degli acquisti.